Art. 21.
(Aggiornamento).

      1. L'amministrazione, anche di concerto con i centri, si impegna ad organizzare corsi di aggiornamento residenziali, con cadenza almeno biennale e con esonero dalle attività di insegnamento per i partecipanti, per i docenti delle scuole e delle altre istituzioni scolastiche ed educative all'estero.